Facciamo chiarezza per i titolari di attività ricettive sul Canone Speciale Rai, dopo la confusione del fine settimana: prima annunciata la cancellazione per il 2021, poi in extremis viene modificato il testo del Decreto Sostegni e resta solo una riduzione del 30% del canone. Riepilogo delle regole per extralberghiero e locazioni turistiche.
L’ennesima imbarazzante elemosina legislativa arriva in un momento di disperazione generale: l’illusione per molti titolari di attività ricettive e della ristorazione stavolta è durata poche ore, durante l’ultimo week-end.
Andiamo con ordine: nella mattina di sabato 20 marzo assistiamo all’annuncio della cancellazione nel Decreto Sostegni, non ancora pubblicato, del pagamento del Canone speciale RAI, con tweet, dichiarazioni e comunicati delle agenzie di stampa da parte di politici della Lega, a cui hanno risposto le associazioni di categoria, manifestando soddisfazione.
A fine giornata, è iniziata a circolare la bozza del Decreto Sostegni “bollinata”, che all’art. 6 prevede solo una riduzione del 30% del canone “per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico“.
Sembrava quasi fosse ritornata la “manina” che ad ottobre 2018 si divertiva a modificare il testo definitivo del decreto fiscale già inviato al Quirinale.
La domenica è iniziata con l’amara consapevolezza di un provvedimento dagli effetti ridotti, con un tweet ironico da parte del Direttore Generale di Federalberghi, Massimo Nucara.
I colpi di scena sono continuati con un nuovo tweet del Ministro Garavaglia che, si dichiara certissimo che “la norma sul canone Rai per gli esercizi pubblici sarà sistemata in conversione“, aggiunge “come da accordi“.
Per ora l’operazione non sembra il miglior esempio di indirizzo legislativo, né di comunicazione pubblica.
ASPETTI DA CHIARIRE
La versione con la riduzione del canone del 30% è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo all’art. 6 del DL 41/2021 (Decreto Sostegni), ed è in vigore da oggi.
Oltre all’esito della conversione, a questo punto tutta da seguire, con un mix tutto italiano di incertezza e speranza, i punti ancora da chiarire restano:
– la riduzione (e forse la cancellazione) del canone speciale 2021 riguarderà anche le strutture ricettive non imprenditoriali, e le locazioni turistiche soggette al canone?
– quali saranno le modalità per richiedere il credito d’imposta per il canone già pagato?
Sicuramente il discorso non riguarderà il canone residenziale RAI, che resta confermato.
SERVE UNA NUOVA PROROGA?
In febbraio, il CdA RAI aveva deliberato di prorogare al 31 marzo 2021 la scadenza dei termini per procedere al pagamento del canone senza incorrere nelle penali e sanzioni di legge. In attesa della pubblicazione del decreto, Federalberghi ha inviato una comunicazione alla Direzione della RAI competente per la materia canone, segnalando l’opportunità che il CdA disponga una nuova proroga del termine, al fine di attendere la conclusione dell’iter di conversione del DL (attesa intorno al 21 maggio).
AGGIORNAMENTO DEL 29 MARZO: il Consiglio di Amministrazione della RAI ha differito il termine per il rinnovo del canone speciale RAI relativo al 2021 al 31 maggio 2021 senza oneri aggiuntivi.
LE REGOLE
Proprio nel momento in cui il clima è surriscaldato dalle tensioni della pandemia, con molte attività in difficoltà, occorre avere certezza delle regole, senza conoscere le quali ogni azione può essere vana o controproducente, generando in molti casi solo maggiori costi (sanzioni e interessi). Nel decreto Sostegni si parla genericamente di strutture ricettive. Se dovessimo interpretarla con il metro di giudizio di precedenti DPCM sarebbero da intendere solo quelle imprenditoriali, ma nel caso del Canone Rai la situazione è più complessa.
Dalla RAI abbiamo infatti ricevuto una nota che riepiloga le regole relative al canone speciale per le locazioni turistiche, che vengono parificate alle strutture ricettive pur essendo non imprenditoriali, e che trovate in versione integrale a questo link.
La RAI conclude che le attività di “locazione breve paiono senz’altro riconducibili, nell’ambito delle descritte strutture ricettive, all’ipotesi residuale di ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle categorie elencate dall’articolo” 16 della L. 488/1999, in cui le tipologie di alloggio presenti nella formulazione (alberghi, affittacamere, pensioni, residence…) hanno “natura meramente esemplificativa, e non già tassativa“.
Sono infatti ricomprese “nella previsione normativa anche tipologie non espressamente menzionate, come ad esempio case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, agriturismi, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini, ma anche autoscuole, agenzia di viaggio, autosaloni, foresterie.
A maggior ragione, non si possono escludere dall’ambito di applicazione della normativa sul canone speciale tipologie di ricettività … sorte in epoca successiva a quella di entrata in vigore della normativa stessa. E’ il caso delle locazioni turistiche.
Per cui se le strutture non imprenditoriali considera le locazioni turistiche strutture ricettive in fase di esazione del Canona Rai, non possiamo che concludere che sono tali anche in fase di riduzione del canone o di futura esenzione, quando il decreto sarà convertito.
I CRITERI DEL CANONE SPECIALE PER LE LOCAZIONI TURISTICHE
Il documento RAI ricorda infatti i due criteri che comportano l’applicazione del canone speciale Rai anche agli alloggi ad uso turistico:
– la lucratività;
– la detenzione al di fuori dell’ambito famigliare.
Sergio Lombardi è Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy
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