Analisi della paradossale situazione della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno. Coesistono adempimenti duplicati verso diversi enti. Necessaria una reale semplificazione giuridica
[AGGIORNAMENTO DEL 10/2/2023]Il Ministero dell’Economia ha emesso sulla questione Modello 21 una risoluzione (disponibile in formato pdf a fine articolo) in cui conclude che “Non si riscontrano … norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre
autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno … ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituirebbe una mera duplicazione di oneri” in conflitto “con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti” ai sensi dei quali, “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.
Nonostante ciò, molti comuni hanno preteso la dichiarazione annuale alla scadenza del 30-31 gennaio.
ARTICOLO ORIGINALE
La fine di gennaio presenta fra le varie scadenze quella del modello 21, impopolare conto della gestione degli agenti contabili pretesa ancora oggi nel 2023 dai comuni, quando si credeva abolito dal nuovo modello di dichiarazione annuale introdotto a decorrere dall’anno d’imposta 2020, con data di presentazione 30 giugno. Ne avevamo parlato recentemente in questo articolo.
Si pubblicano di seguito degli estratti del parere che il nostro Sergio Lombardi ha fornito alla Federazione FARE, con cui aveva già collaborato a giugno 2022 per la richiesta al MEF delle FAQ sulla nuova dichiarazione annuale. Il parere è allegato in versione integrale alla fine del testo dell’articolo.
IL DPR 194/1996
Tecnicamente il modello 21 sopravvive ed è vigente, perché non è stato abrogato al momento dell’introduzione della nuova dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, e soprattutto perché consente ai comuni il funzionamento, attraverso la rendicontazione dei “veri” agenti contabili, dipendenti degli enti locali o soggetti ufficialmente incaricati. Ne consegue che i comuni hanno diritto di chiederne la presentazione, anche se ciò è ridondante con la modulistica statale.
LE DELIBERE COMUNALI
In assenza di un regolamento nazionale per l’imposta di soggiorno, ogni comune ha deliberato in materia di scadenze, tariffa, modalità di comunicazione periodica e pagamento, sanzioni, e purtroppo anche in materia di adempimenti annuali, inserendo nei propri regolamenti in alcuni casi anche il modello 21, denominato in tal modo, o genericamente “dichiarazione annuale”.
LA QUESTIONE DELL’AGENTE CONTABILE
Va considerata l’attuale giurisprudenza in materia di imposta di soggiorno. Nonostante formalmente sia stato chiarito (attraverso vari e scomposti interventi) con interpretazione autentica l’inapplicabilità della figura dell’agente contabile ai gestori delle attività ricettive, tale costruzione giurisprudenziale sopravvive ancora oggi nell’orientamento di alcune corti, e purtroppo anche nelle magistrature superiori (in questo caso Corte dei Conti e Corte di Cassazione).
CONCLUSIONI
Anche se superato dall’evoluzione normativa, ridondante e disapplicato da alcuni comuni (ad esempio Roma), il modello 21 “tecnicamente” sopravvive nel nostro ordinamento, non solo intatto da ventisette anni nel DPR originario (dal 31/1/1996), ma annidato in molti regolamenti comunali degli oltre mille comuni che applicano l’imposta di soggiorno.
Si suggerisce quindi ai titolari di strutture ricettive e locazioni turistiche ed intermediari di adempiere anche all’obbligo del modello 21, se richiesto dal proprio comune, evitando contestazioni e un contenzioso rischioso, soprattutto tenendo conto della scarsa regolarità nel riversamento di imposta e contributo di soggiorno.
Sergio Lombardi è Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy
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