La pubblicazione delle FAQ del MEF cambia completamente lo scenario della nuova dichiarazione dell’imposta di soggiorno. Molti soggetti esonerati dalla presentazione. La raccolta completa delle FAQ del Ministero è disponibile a fine articolo in formato pdf
AGGIORNAMENTO DEL 29/5/2023
Per l’anno 2023, in cui va dichiarata l’imposta di soggiorno dell’anno 2022, non valgono gli stessi esoneri previsti per il primo anno. Nel 2023 tutte le strutture ricettive e locazioni turistiche devono presentare la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno sul sito dell’Agenzia delle Entrate, anche se hanno presentato al Comune dichiarazioni periodiche (mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali….) o annuali (mod. 21). Nel nuovo articolo 2023 tutti i dettagli.
Sono state appena pubblicate le FAQ sulla nuova dichiarazione dell’imposta di soggiorno da parte del Ministero dell’Economia – Dipartimento Finanze, che rispondono a numerosi dubbi posti dalle associazioni del turismo, fra cui la Federazione F.A.R.E., come anticipato nel nostro articolo.
Il documento risponde a 29 FAQ in 10 pagine ed è stato reso disponibile il 19 settembre.
Fra le esclusioni più importanti, quelle che riguardano le strutture ricettive e locazioni turistiche presenti sui portali OTA, ma anche quelle che hanno un intermediario (portale, property manager o agenzia immobiliare). In questi casi, è il soggetto che riscuote a dover presentare la dichiarazione.
Le FAQ più interessanti e di maggior impatto sulla generalità delle attività sono elencate di seguito, in particolare le FAQ n. 8 e 9 indicano chiaramente l’esonero dalla presentazione della dichiarazione per chi ha già presentato dichiarazione annuale o periodica (mensile/bimestrale/trimestrale….) al Comune per il 2020 e 2021, quindi in pratica quasi tutte le strutture e locazioni in tutti i comuni.
La Direzione competente del MEF, sentita dall’Autore, ha tenuto a precisare che per l’anno 2022 il modello ministeriale sarà l’unico formato autorizzato per la dichiarazione annuale, che sostituirà il Modello 21. La presentazione dei dati annuali dal 2022 andrà effettuata entro il 30 giugno 2023, non più al Comune, ma solo sul portale dell’Agenzia delle Entrate attraverso l’applicazione web ormai conosciuta da parte dei titolari di attività turistiche e dagli intermediari.
Esempio: FAQ n. 6:
Domanda: Per pernottamenti gestiti da un intermediario che riscuote e riversa al comune il contributo di soggiorno questi devono essere ignorati dal gestore che solo in parte riscuote personalmente il tributo?
Risposta:
La risposta è affermativa….. il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo,
ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è
responsabile della presentazione della dichiarazione.
Pertanto, se ci si trova in detta fattispecie la dichiarazione dovrà essere
presentata dall’intermediario.
FAQ n. 7:
Domanda: Nel caso di una casa vacanze gestita essenzialmente da un intermediario che incassa e riversa direttamente l’imposta di soggiorno al Comune, si chiede come occorre procedere con la dichiarazione…
Risposta: … la dichiarazione dovrà essere presentata solo dall’intermediario. Nei casi in cui invece è stata incassata l’imposta di soggiorno anche come gestione diretta, la dichiarazione deve essere presentata pure dal gestore, limitatamente però ai soggiorni gestiti direttamente da quest’ultimo.
FAQ n. 8 e 9:
Domanda: …ho presentato al mio comune di appartenenza il mod. 21 relativo alla dichiarazione annuale per la tassa di soggiorno…. ho l’obbligo di ripresentarla sul
sito dell’Agenzia delle Entrate?
…. si chiede se tale modello (ministeriale) deve essere utilizzato anche dagli host del comune visto che nel comune stesso già esiste un sistema di rendicontazione telematico del contributo di soggiorno tramite apposita piattaforma, in cui è stato già rendicontato per il 2020/2021 il Contributo di Soggiorno incassato e versato.
Risposta: Considerato che si tratta del primo anno di applicazione dell’obbligo
dichiarativo mediante presentazione del modello …, si ritiene che i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune … non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione.
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Sergio Lombardi è Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy
Per quesiti e segnalazioni, scrivete a:
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