Appena rilasciata l’applicazione per dichiarare l’imposta di soggiorno 2024. Strutture ricettive, locazioni turistiche, PM, portali e piattaforme obbligati alla presentazione entro il 30 Giugno
Nel portale dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate è disponibile da poche ore l’applicazione web per la Dichiarazione annuale imposta di soggiorno per l’anno d’imposta 2024, che tutti i titolari di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, a cielo aperto, e i titolari di locazioni turistiche e brevi sono tenuti a presentare entro il 30 Giugno.
Sono obbligati a trasmettere la dichiarazione annuale anche gli intermediari turistici (property manager, piattaforme, portali e agenti immobiliari) che gestiscono pagamenti per conto dei titolari, diventando così anche loro responsabili d’imposta.
Le FAQ del MEF hanno chiarito che anche gli host che hanno una piattaforma OTA sono obbligati dal 2022 a presentare la dichiarazione annuale.
SANZIONI
Le sanzioni per la mancata presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno vanno dal 100% al 200% dell’imposta annuale.
Il MEF ha recentemente chiarito in occasione di Telefisco che la sanzione si applica all’intera imposta di soggiorno dell’anno, anche se non incassata direttamente dal gestore ma anche dal portale o dall’intermediario.
Se non presenteranno la dichiarazione, host e property manager potrebbero subire la beffa di essere sanzionati pesantemente anche nel caso in cui Airbnb ha gestito in modo esclusivo la city tax in base agli accordi che ha con numerosi comuni.
IL PROBLEMA DEGLI INTERMEDIARI TURISTICI
Per compilare e presentare la dichiarazione imposta di soggiorno, i titolari possono utilizzare l’applicazione web, mentre gli intermediari da un lato sono obbligati dalla legge alla presentazione (DL 50/2017 art. 4 comma 5-ter e DM 29/4/2022 del MEF), ma dall’altro non tutti sono attualmente autorizzati a utilizzare l’applicazione come intermediari.
Mentre i mediatori e quindi gli agenti immobiliari possono utilizzare l’app ministeriale, i property manager, le piattaforme e i portali non sono autorizzati.
La definizione di intermediario non si riferisce infatti ai property manager ma agli intermediari fiscali, come gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e altre categorie che non comprendono i PM.
Allo stesso modo, il property non è gestore, rappresentante aziendale, curatore fallimentare, nè erede: resta quindi sanzionabile e potenzialmente annullabile una dichiarazione presentata da un soggetto improprio come il PM, il cui recente codice Ateco 2025 è solo l’inizio del suo riconoscimento giuridico, ancora incompleto.

PICCOLI PASSI VERSO UNA DICHIARAZIONE UNICA
Il duello fra il MEF e l’ANCI (attraverso la sua fondazione IFEL ), partito nel 2023 dal tema dell’abolizione del modello 21, è arrivato presto a mettere in dubbio la stessa legittimità delle dichiarazioni periodiche (v. documenti a fine articolo): le due istituzioni hanno ancora oggi visioni diametralmente opposte.
Host e PM si trovano a rischio di sanzione non presentando la dichiarazioni periodiche al comune che per il MEF non sono dovute: è il caso di Roma e Bologna, che hanno recentemente emesso migliaia di accertamenti.
Si segnalano dei progressi verso l’unificazione dei formati: già molti piccoli comuni, soprattutto nel centro Italia, stanno rinunciando alle comunicazioni comunali, prescrivendo solo la dichiarazione annuale all’Agenzia delle Entrate.
Sergio Lombardi è Presidente dell’Osservatorio sul Turismo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, autore di Extra Book e docente di Extra Academy
Per quesiti e segnalazioni, scrivete a:
info@sergiolombardi.net