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Self check-in, Tar del Lazio: “Illegittima l’identificazione de visu”

Il TAR Lazio dichiara illegittima la circolare del Ministero dell’Interno, che imponeva l’identificazione fisica degli ospiti nelle strutture ricettive. Accolto, quindi, il ricorso presentato dalla Federazione FARE (Associazioni Ricettività Extralberghiere). Questa la sintesi della sentenza pubblicata oggi dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che ha ritenuto la circolare «contrastante» con la riforma del 2011 e «non sufficientemente giustificata».

«La sentenza conferma ciò che FARE sostiene da sempre: la sicurezza non può essere una scusa per rallentare l’evoluzione del settore e caricare di responsabilità improprie chi lavora nel rispetto della legge», dichiara Elia Rosciano, presidente della Federazione nazionale.

Il provvedimento impugnato, risalente al 18 novembre 2024, obbligava i gestori a identificare fisicamente gli ospiti – un obbligo in contrasto con la riforma del 2011 che aveva già semplificato le procedure di registrazione. Il TAR ha riconosciuto, in sintesi, che l’identificazione de visu non è prevista dall’art. 109 del TULPS; la misura era sproporzionata e non giustificata da necessità reali; la circolare violava i principi di legalità e parità di trattamento; l’onere imposto era eccessivo e dannoso soprattutto per il settore extralberghiero, che non dispone delle stesse risorse strutturali delle grandi strutture alberghiere.

Citando dalla sentenza, tre sono i punti contestati:

  • “l’obbligo dell’identificazione de visu si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta con il D.L. n. 201/2011 (“disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”), allorché è stato modificato il co. 3 dell’art. 109 TULPS” (questa modifica è stata infatti apportata per semplificare gli adempimenti amministrativi)
  • “l’identificazione de visu non risulta di per sé in grado di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica cui mira esplicitamente la Circolare, in funzione anche della ratio dell’art. 109 TULPS, poiché, come evidenziato da parte ricorrente, non fa venire meno il rischio che l’alloggio possa essere, comunque, utilizzato anche da soggetti non identificati dal gestore/proprietario dell’immobile locato (questo dopo il primo contatto)”.
  • “la Circolare non contiene giustificazioni adeguate rispetto all’obbligo imposto, poiché genericamente viene fatto riferimento ad una intensificazione delle c.d. locazioni brevi su tutto il territorio nazionale, in ragione anche del Giubileo della Chiesa cattolica iniziato dal 24.12.2024, nonché ad una difficile evoluzione della situazione internazionale, ma tali affermazioni non sono supportate da alcun dato, necessario proprio a dimostrare la proporzionalità della misura adottata”.

In virtù di queste premesse il Tribunale conclude che: “Ne consegue che la Circolare è viziata, sia perché risulta in contrasto con l’attuale disposto dell’art. 109 TULPS, sia per la violazione del principio di proporzionalità, sia, ancora, per eccesso di potere collegato ad una carenza di istruttoria”.

Con questa sentenza, FARE ribadisce il suo ruolo di rappresentanza del comparto extralberghiero, a tutela della legalità, dell’innovazione e della competitività. «Non ci siamo mai opposti alle regole – afferma Rosciano – ma solo alle regole sbagliate. Le regole servono, ma devono essere adeguate ai tempi moderni, alle sfide che ci attendono, per rendere il turismo italiano sempre più attraente e competitivo sul mercato internazionale. Oggi possiamo dire che la giustizia ci ha dato ragione».

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Redazione Extralberghiero.it