E’ stato pubblicato il 2 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale dell’11 novembre 2020 che individua i metodi di trasmissione dei dati relativi alle locazioni brevi a partire dall’anno fiscale 2020.
Cosa avverrà?
Con il decreto vengono individuati i criteri per la trasmissione dei dati dal Ministero dell’Interno: questi verranno inviati in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta li renderà disponibili ai soli Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno: a ogni comune arriveranno i dati delle strutture ricettive sul proprio territorio.
Questi dati avranno quindi sia un impatto diretto sull’attività dell’Agenzia delle Entrate, che avrà dati aggregati relativi alle singole strutture ricettive, e saranno molto utili ai comuni che vorranno effettuare dei controlli incrociati per trovare eventuali discrepanze negli incassi dell’imposta si soggiorno, magari confrontando questi dati con gli incassi dell’imposta e con quelli messi a disposizione dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.
Quali saranno le strutture prese in considerazione?
Il decreto riguarda, oltre le strutture ricettive e le extra alberghiere, anche tutte le locazioni brevi, intendendo i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
In questa definizione sono inclusi i contratti stipulati da persone fisiche non imprenditoriali, sia che lo facciano direttamente sia tramite una piattaforma che fa da intermediario di pagamento o agisce da sostituto d’imposta per la cedolare secca.
Quando succederà
Entro il 31 gennaio 2021 il Ministero dell’interno comunica i dati 2020 all’Agenzia delle entrate. Entro il 30 giugno 2021, invece, l’Agenzia delle entrate, rende disponibili i dati ai comuni per le strutture ricettive di competenza. Approfondiremo le conseguenze di questo passaggio nei prossimi articoli.